PROPOSTA DI LEGGE 2
 
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I sottoscritti cittadini italiani, ai sensi dell’art. 50 della Costituzione italiana, presentano la seguente proposta di legge:
MODIFICA NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI: STIPENDI - INDENNITA’ - PENSIONI – EMOLUMENTI
 
1.       Si decreta, vista l’insostenibilità da parte del paese di tale spesa, e con procedimento abbreviato coerentemente con l’art 72 comma 2 della Costituzione Italiana:
2.       la riduzione del 30% degli stipendi, di tutti gli emolumenti e rimborsi spese a vario titolo riferendosi alla data di presentazione della presente proposta di legge, dei componenti delle Camere del Parlamento italiano;
3.       la riduzione del 30% degli stipendi, di tutti gli emolumenti e rimborsi spese a vario titolo rispetto a quelli percepiti alla data di presentazione della presente proposta di legge, dei componenti italiani del Parlamento Europeo;
4.       la riduzione del 30% della pensione e del vitalizio una volta raggiunto tale diritto , rispetto a quelli percepiti alla data di presentazione della presente proposta di legge, dei componenti delle Camere del Parlamento italiano;
5.       la riduzione del 30% della pensione o vitalizio una volta raggiunto tale diritto , rispetto a quelli percepiti alla data di presentazione della presente proposta di legge, dei componenti italiani del parlamento Europeo;
6.       gli aumenti degli stipendi e rimborsi vari dei soggetti indicati non potranno più essere automatici, o quantificati dai diretti interessati, ma allineati ai criteri per gli aumenti dei lavoratori italiani, qualsiasi sia il criterio adottato per questi ultimi;
7.       l’età di pensionamento e il periodo contributivo ai fini pensionistici dei componenti delle Camere oltre ai parlamentari europei, (italiani), sarà retroattivamente equiparato a quello di tutti i lavoratori, e in ogni caso non potranno percepire più di una pensione;
8.       ogni pensione maturata, dalle categorie di persone qui sopra indicate, per periodi di lavoro inferiori a quelli descritti al punto 6 sarà revocata, e non potranno più essere concesse per periodi inferiori a quelli stabiliti al punto 6 stesso;
9.       non potranno essere candidate o elette come ministri o membri delle Camere del  Parlamento italiano ed europeo ne in nessuna Istituzione Statale o Ente Locale: Regione, Provincia, Comune persone che abbiano subito condanne penali o condanne per reati nei confronti di pubbliche amministrazioni o del bene pubblico o della pubblica incolumità  in via definitiva.  
10.   Sarà sospeso e dichiarato decaduto dalle funzioni ricoperte chiunque sia condannato in via definitiva, per i reati elencati al punto 8, e conseguentemente non rieleggibile a far data da quella della condanna stessa;                                                                                
11.   la presente legge, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e potrà essere variata o sostituita solo mediante referendum popolare
12.   Gli articoli di legge presenti nell’attuale legislazione Italiana, contrastanti con la presente legge sono da dichiararsi abrogati.
 
 
   
 
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